CCNL del 20 novembre 1956
Art. 88
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 24 nov 1960
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio.
Tale permesso non sarà computato nei periodo delle ferie annuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-cdn-88