CCNL del 20 novembre 1956

Art. 86

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 24 nov 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata presso una stessa Azienda o Gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella seguente misura: 5% biennale per il 1° ed il 2° biennio; 6% biennale per i bienni dal 3° all'"8°. Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Le aziende che abbiano già adottato un procedimento più favorevole nel calcolo degli scatti lo conserveranno per gli impiegati che già ne usufruiscono. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianità dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dai giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già concessi, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria. Chiarimento a verbale. L'eventuale eccedenza della retribuzione di fatto sul minimo della nuova categoria d'assegnazione - di cui all'ultimo comma, secondo periodo di questo articolo - non sarà assorbibile dagli aumenti periodici sul nuovo minimo, che cominceranno a decorrere dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Esempio: Minimo della categoria di provenienza........... L. 25.000 Minimo della nuova categoria d'assegnazione..... L. 30.000 Retribuzione di fatto individuale (compresi eventuali aumenti periodici gia concessi nella categoria di provenienza) al momento del passaggio a categoria superiore............... L. 32.000 Tale lavoratore mantiene........................ L. 32.000 Allo scadere del biennio, decorrente dal momento del passaggio alla categoria superiore l'impiegato percepirà....... L. 32.000 + 5% su L. 30.000............. L. 1.530 ------- L. 33.500
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