CCNL del 20 novembre 1956

Art. 90

TRASFERIMENTI

In vigore dal 24 nov 1960
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennità di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'Azienda di disporre il trasferimento, nel quale caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennità di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'Azienda, è dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio - per ferrovia non inferiore alla 2ª classe - e di vitto ed eventuale alloggio per se e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (come coniuge, figlio, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) limitatamente alla durata del viaggio, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc,.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con la Azienda. Inoltre deve essere corrisposta all'impiegato quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a 15/30 della retribuzione mensile (stipendio e indennità di contingenza) che andrà a percepire nella nuova residenza: quando invece si trasferisca con la famiglia detta indennità è commisurata a 25/30 della retribuzione mensile (stipendio e indennità di contingenza). Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento ha diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
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