CCNL del 20 novembre 1956

Art. 84

INDENNITÀ MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE

In vigore dal 24 nov 1960
Il lavoratore, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% della normale retribuzione (compresa contingenza). Al lavoratore addetto ad operazioni di fatturazione e di incasso ai posti di vendita del gas metano verrà concessa una indennità nella misura del 5% della normale retribuzione (compresa la contingenza). Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Storico versioni

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