CCNL del 20 novembre 1956

Art. 82

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA INTERMEDIA ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In vigore dal 24 nov 1960
A) Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato. - In caso di passaggio alla categoria impiegatizia nella stessa Azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento, e semprechè abbia come operaio un'anzianità superiore ai sei anni compiuti, di una anzianità convenzionale come impiegato pari a sei mesi per ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio. B) Passaggio dalla qualifica intermedia a quella impiegatizia. In caso di passaggio alla categoria impiegatizia nella stessa Azienda, il lavoratore avrà diritto al trattamento che, come appartenente alla categoria intermedia, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto "ex novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, e semprechè abbia un'anzianità nella categoria intermedia o complessivamente nella categoria intermedia e nella categoria operaia superiore ai sei anni compiuti, di una anzianità convenzionale come impiegato pari a sei mesi per ogni due anni di anzianità con le precedenti qualifiche.
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