CCNL del 20 novembre 1956

Art. 81

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè ciò non importi alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella relativa alla predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della nuova categoria, avverrà, senz'altro, il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella predetta categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'Azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui sopra spetterà dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria, semprechè il periodo di sostituzione non si protragga
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