CCNL del 20 novembre 1956

Art. 91

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 24 nov 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 48 ore salvo i casi di giustificato impedimento. L'Azienda avrà facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, verrà accordato il seguente trattamento: a) per gli impiegati con anzianità di servizio fino a cinque anni: conservazione del posto per otto mesi, corresponsione dell'intera retribuzione per quattro mesi e della metà di essa per i successivi quattro mesi; b) per gli impiegati con anzianità di servizio oltre cinque anni: conservazione del posto per dodici mesi, corresponsione dell'intera retribuzione per quattro mesi e della metà di essa per i successivi otto mesi. Cesseranno per l'Azienda gli obblighi di cui sopra qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno solare il limite massimo previsto alla lettera a) e durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spetterà al l'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'Azienda, ove proceda al licenziamento o dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva di preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente accordo.
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