CCNL del 20 novembre 1956
Art. 94
CONGEDI ED ASPETTATIVA
In vigore dal 24 nov 1960
L'Azienda può accordare, a sua giudizio brevi congedi, per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto delle ferie.
All'impiegato che abbia almeno tre anni di anzianità, potrà essere concessa, a giudizio dell'Azienda, una aspettativa non superiore a tre mesi, senza retribuzioni e senza decorrenza dell'anzianità.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio, è considerato dimissionario.
Storico versioni
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