Art. 1

In vigore dal 24 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, stipulato tra l'Associazione Mineraria italiana - Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra l'Associazione Mineraria italiana Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 55 del 17 marzo 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cost stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nello Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 142. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1272#art-rd-1

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