CCNL del 20 novembre 1956

Art. 97

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 24 nov 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento di cui all': - il 50% quando l' impiegato non abbia superato all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio: - il 100% quando l'impiegato all'atto delle dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio. L'intero trattamento è pure dovuto per dimissioni a seguito di infortunio o malattia professionale e, alle donne, per dimissioni a causa di matrimonio, gravidanza o puerperio. Lo stesso trattamento sarà riservato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio; diano le dimissioni dopo aver superato se uomini anni 60, le donne gli anni 55.
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