CCNL del 20 novembre 1956
Art. 96
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO
In vigore dal 24 nov 1960
In caso di licenziamento da parte dell'Azienda non ai sensi dell' si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825 (15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini. o con tratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa, e successive;
b) per l'anzianità successiva ai 1 luglio 1937, e fino al 31 dicembre 1944 l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varrà la norma dell'.
c) per l'anzianità maturatasi dal 10 gennaio 1945 in poi, l'indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate più dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'indennità di contingenza, il rateo della tredicesima mensilità, tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alle produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
È in facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto imi contrario, di dedurre dalla indennità di anzianità per licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'Azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per' il trattamento di previdenza previsto all' del presente contratto.
Storico versioni
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