Art. 6
In vigore dal 21 ott 1960
Le Aziende autonome hanno il compito di incrementare il movimento dei forestieri e di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località.
In particolare esse debbono:
a) promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessati;
b) provvedere alla propaganda per la conoscenza della località;
c) istituire servizi di assistenza turistica;
d) promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione miglioramento di impianti e di comunicazioni di prevalente interesse turistico, oltre che di impianti di stazioni meteorologiche;
e) svolgere attività per la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico e storico e per il miglioramento estetico della località;
f) assolvere i compiti ad esse demandati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo per il raggiungimento delle loro finalità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-6