Art. 11
In vigore dal 21 ott 1960
Il Collegio dei revisori:
a) per le aziende il cui bilancio prevede entrate non inferiori a lire 50 milioni annue, è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è costituito da tre componenti designati dai Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro tra funzionari delle rispettive Amministrazioni;
b) per le altre aziende, è nominato con decreto del prefetto ed è costituito da un componente designato dal prefetto, da un componente designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo, e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti residente nella Provincia.
I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-11