Art. 9

In vigore dal 21 ott 1960
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed è composto oltre che dal presidente: a) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo, scelto dal Consiglio fra i suoi componenti che non rivestano la carica di presidente di Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, oppure scelto tra esperti estranei all'Ente e residenti nella località; b) da due datori di lavoro e da due lavoratori appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria; c) dal sindaco del Comune o da un assessore comunale da lui delegato, o dai sindaci e loro delegati nel caso che la stazione comprenda territori di più Comuni; d) da un sanitario designato dal Consiglio di sanità; e) da uno a tre esperti, su designazione del prefetto. Il direttore dell'Azienda disimpegna le funzioni di segretario. Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b), d) ed e) durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare al prefetto il potere di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, fatta eccezione del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-9

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