Art. 13

In vigore dal 21 ott 1960
L'esercizio finanziario delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'Azienda sottopone all'approvazione del prefetto il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso. Entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda sottopone all'approvazione del prefetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-13

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