Art. 8

In vigore dal 21 ott 1960
Il presidente dell'Azienda è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il prefetto, e dura in carica quattro anni. Egli ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive da sottoporre alla ratifica del Consiglio, e gli altri provvedimenti ad esso demandati dal Consiglio stesso. Il presidente delega un componente del Consiglio che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-8

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