Art. 10

In vigore dal 21 ott 1960
Il Consiglio di amministrazione per conseguire le finalità dell'Azienda in particolare delibera: a) le direttive generali ed i programmi di attività; b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi; c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente; e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, le liti attive e passive; f) sui compiti ad esso conferiti per la realizzazione di determinate attività turistiche. Le deliberazioni del Consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del prefetto, sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo. Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate all'Ente provinciale per il turismo entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate. L'Ente provinciale per il turismo deve esprimere il proprio parere e trasmettere gli atti alla Prefettura entro dieci giorni dal termine indicato nel comma precedente. Il prefetto deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-10

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