Art. 4
In vigore dal 21 ott 1960
Le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-4