Art. 1
In vigore dal 21 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 31 luglio 1959, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
Al riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo si provvede con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, o del Consiglio provinciale o dell'Ente provinciale per il turismo o della Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti il Consiglio centrale del turismo ed il Consiglio od i Consigli comunali interessati quando la proposta provenga da altro ente.
La revoca e le modificazioni del riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo sono soggette alle medesime formalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-1