Art. 1

In vigore dal 21 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 31 luglio 1959, n. 617; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Al riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo si provvede con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, o del Consiglio provinciale o dell'Ente provinciale per il turismo o della Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti il Consiglio centrale del turismo ed il Consiglio od i Consigli comunali interessati quando la proposta provenga da altro ente. La revoca e le modificazioni del riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo sono soggette alle medesime formalità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-1

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