Art. 2

In vigore dal 21 ott 1960
Nei territori riconosciuti stazione di cura, soggiorno o turismo è istituita, per il conseguimento delle finalità turistiche locali, l'Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo. L' del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-2

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