Art. 16

In vigore dal 21 ott 1960
Le stazioni di cura, soggiorno o turismo, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè non rispondano ai requisiti previsti dall', conservano la qualifica loro attribuita. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - FOLCHI - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 40. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-16

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