Art. 15

In vigore dal 21 ott 1960
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'azienda ed alla nomina di un commissario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda. La ricostituzione del Consiglio dell'azienda è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1042#art-15

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