C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IVParte IV

Art. 6

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 28 ott 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il (certificato di cui al precedente , le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-6-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo