C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV›Parte IV
Art. 2
ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 28 ott 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento, e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-2-5