C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV›Parte IV
Art. 4
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
In vigore dal 28 ott 1960
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto ad preavviso ed alla indennità di anzianità, nonché alle altre eventuali spettanti spettanze derivanti dal presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-4-5