C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV›Parte IV
Art. 7
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 28 ott 1960
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente articolo o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sotto posta, per sperimentare il tentativo di conciliazione alle competenti locali associazioni degli industriali e dei lavoratori e in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-7-5