C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 Accordo›Parte IV
Art. 2
RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE
In vigore dal 28 ott 1960
.
IMPIEGATI
Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 o fino alle 60, verrà corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata.
L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli imporra corrisposti antecedentemente, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia, tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-2-6