C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 10
RIPOSO PER I PASTI
In vigore dal 28 ott 1960
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all' viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-10