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Art. 13
GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI
In vigore dal 28 ott 1960
Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all';
b) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) San Giuseppe (19 marzo)
4) Lunedi di Pasqua (mobile);
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per le festività, infrasettimanali di cui al punto b) sarà corrisposta la normale paga di fatto (paga base, più eventuali aumenti di merito, più contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilite orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale.
In caso di prestazione di lavoro in tali festività infrasettimanali sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, l'intera paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-13