C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 9
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 28 ott 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-9