C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 6
VISITA MEDICA
In vigore dal 28 ott 1960
L'azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-6