C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 2
ASSUNZIONE
In vigore dal 28 ott 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformità alle norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-2