C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 14
FESTIVITÀ NAZIONALI
In vigore dal 28 ott 1960
Si considerano come festività nazionali quelle riconosce per tali dallo Stato.
Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-14