C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 15
SOSPENSIONE DEL LAVORO
In vigore dal 28 ott 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-15