Art. 15 · SOSPENSIONE DEL LAVORO
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IParte I

Art. 15

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SOSPENSIONE DEL LAVORO

In vigore dal 28 ott 1960
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-15