C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 28 ott 1960
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6).
Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successivo alle ore 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 7).
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
TABELLA PER LE MAGGIORAZIONI
N. 1 - Lavoro straordinario diurno.............................. 15% N. 2. - Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensati-
vo)................................................... 25% N. 3. - Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore............. 30% N. 4. - Lavoro festivo eseguito nelle festivita infrasettimanali 0% N. 5. - Lavoro eseguito nelle festivita nazionali............... 25% N. 6. - Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. 20% N. 7. - Lavoro straordinario notturno........................... 25% N. 8. - Lavoro notturno compreso in turni....................... 7% N. 9. - Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro
notturno di 8 ore iniziato alle ore 22................ 20%
Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, più eventuali aumenti di merito, più contingenza).
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
Dichiarazione di parte a verbale.
Nel caso in cui l'indennità di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base, ed in tale occasione e Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento dalle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si riservano di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-12