Art. 10 · RIPOSO PER I PASTI
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IParte I

Art. 10

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RIPOSO PER I PASTI

In vigore dal 28 ott 1960
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all' viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-10