C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IV›Parte IV
Art. 10
DURATA
In vigore dal 28 ott 1960
Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre 1950 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata e ricevuta di, ritorno. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito da un successivo contratto nazionale.
Norma transitoria Le parti si obbligano a perfezionare mediante la sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - non appena le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla così eletta "Non collaborazione".
Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare applicazione in via di fatto a tutte le norme del contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-10-4