C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IVParte IV

Art. 10

DURATA

In vigore dal 28 ott 1960
Il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre 1950 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata e ricevuta di, ritorno. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito da un successivo contratto nazionale. Norma transitoria Le parti si obbligano a perfezionare mediante la sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - non appena le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla così eletta "Non collaborazione". Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare applicazione in via di fatto a tutte le norme del contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-10-4

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