C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 AccordoParte IV

Art. 1

RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE

In vigore dal 28 ott 1960
ALLEGATO 2 ACCORDO PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE PER I DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI Addì 9 agosto 1955 tra la CONFEDERAZIONE GENERALE dell'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del dott. Mario Rossi, con la partecipazione dell'Associazione Nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, rappresentata dal dott. Giorgio Mortari e dal dott. Oscar Trumpy; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore e dai Segretari Confederali dott. Bruno Storti, dottor Palo O Carezzali, dott. Dionigi Coppo, assistiti dal professore Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI, rappresentata dal suo Segretario sig. Ugo Zino; L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi e dal dott. Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare; con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie. Alimentari rappresentata dal Segretario sig. Ferruccio Bigi; Addì 9 agosto 1955 tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del dott. Mario Rossi, con la partecipazione dell'Associazione Nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, rappresentata dal dott. Giorgio Mortari e dal dott. Oscar Trumpy e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale dottor Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni, con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto, Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano; ai fini della situazione nei riguardi del settore industrie alimenti zootecnici dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale si è convenuto quanto segue: . RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE In relazione alla particolare situazione contrattuale del settore per quanto attiene alla regolamentazione salariale operaia, secondo la quale il settore stesso presenta notevoli diversità di incremento merceologico a seconda delle diverse zone e province, e allo scopo di far conseguire ai lavoratori un miglioramento delle attuali retribuzioni (comprensive degli incrementi di cui all' dell'accordo 12 giugno 1954) si conviene che a partire dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo le aziende produttrici di alimenti zootecnici adotteranno le retribuzioni conglobate per il gruppo merceologico A (operai) di cui all'accordo interconfederale 12 giugno 1954. Per gli impiegati e gli intermedi verranno adottata le tabelle di cui all'accordo 12 giugno 1954 con la decorrenza indicata nell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-1-6

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