C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 Accordo›Parte IV
Art. 3
LAVORATORI DISCONTINUI
In vigore dal 28 ott 1960
Per i lavoratori discontinui la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 20%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-3-6