C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 AccordoParte IV

Art. 3

LAVORATORI DISCONTINUI

In vigore dal 28 ott 1960
Per i lavoratori discontinui la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 20%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-3-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo