Art. 1

In vigore dal 28 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo 1 gennaio 1950, e relative tabelle, per gli addetti all'industria, degli alimenti zootecnici, stipulato tra l'Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori; al quale, in data 1 settembre 1950, ha aderito la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti: - l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di Categoria degli impiegati e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia; - l'accordo del 9 agosto 1955, per il conglobamento e riassetto zonale per i dipendenti dell'industria degli alimenti zootecnici; allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 del 12 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 gennaio 1950, relativo ai lavoratori addetti all'industria degli alimenti zootecnici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese degli alimenti zootecnici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 70. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-rd-1

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