Art. 2 · RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 2 AccordoParte IV

Art. 2

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RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE

In vigore dal 28 ott 1960
. IMPIEGATI Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 o fino alle 60, verrà corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata. L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli imporra corrisposti antecedentemente, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia, tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-2-6