C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 AccordoParte III

Art. 7

In vigore dal 28 ott 1960
L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sarà chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne darà notizia, nel termine di cui al precedente articolo, albi Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell' ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di essa verrà comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-7-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo