C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Allegato 1 Accordo›Parte III
Art. 2
In vigore dal 28 ott 1960
In ogni provincia, nella quale si rende necessaria la istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali le Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.
Il Collegio è presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo Circolo competente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-2-4