C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III›Parte III
Art. 38
NORME SPECIALI
In vigore dal 28 ott 1960
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno esseri stabilite dalla Direzione dell'azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni del diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-38-2