C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IIIParte III

Art. 33

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 28 ott 1960
All'impiego dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente: 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni computi; 100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini, o il 55° anno di età per le donne o per malattia od infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionari e per matrimonio, gravidanza o puerperio
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-33-2

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