C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 26
TRASFERTE
In vigore dal 28 ott 1960
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate.
Dichiarazione a verbale.
Il presente articolo non si applica al personale viaggiante, addetto a trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà concordato in sede aziendale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-26