C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IParte I

Art. 31

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 28 ott 1960
In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni urgenti fino al pareggiamento. Esse inoltre non saranno dovute agli operai stagionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-31

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