C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IParte I

Art. 28

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 28 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-28

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