C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 25
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 28 ott 1960
In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza.
Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base, più eventuali aumenti di merito, più la indennità di contingenza; per gli operai retribuiti ad incentivo si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di giustifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese frazioni superiori a 15 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-25